Art. 1.

      1. Dopo il comma 5 dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

      «5-bis. Integra il reato di cui al comma 5 la condotta di chi, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero clandestino, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato. Nel caso di condanna, oltre alla pena prevista dal citato comma 5, è sempre ordinata la confisca dei beni immobili che servirono o furono destinati a commettere il reato».